Art. 2.

      1. I concessionari perpetui di miniere e di cave, nonché gli aventi diritto ad ogni titolo, devono presentare domanda all'ente concedente, che provvede alla emanazione di un bando di concorso per l'assegnazione delle concessioni, anche temporanee. Le concessioni temporanee in sede di prima applicazione della presente legge, devono avere durata almeno pari a dieci anni. La mancata presentazione nei termini della domanda di riconversione del titolo da parte dei concessionari equivale alla rinuncia alla relativa concessione.
      2. Nelle more della nuova disciplina delle miniere e delle cave mediante una apposita legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marna da cemento le norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come da ultimo modificato dalla presente legge, e le altre norme vigenti per i minerali di seconda categoria.
      3. L'articolo 53 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è abrogato.